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15.12.25

Bonifica e rimozione dei rifiuti abbandonati

Un’Amministrazione che abbia in precedenza ordinato la bonifica di un sito non perde il potere di qualificare determinati cumuli ivi presenti come rifiuti, dovendosi ritenere che ancorché la bonifica inerisca a operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC o come fattori di un rischio imminente di contaminazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4015 del 6 dicembre 2025