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2.7.25

SCIA in materia di impianti di radiotelefonia

L’art. 87-bis del d.lgs. 259/2003 -  che disciplina il procedimento semplificato finalizzato al conseguimento del titolo necessario per la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico su impianti di radiotelefonia esistenti -  stabilisce che è sufficiente la presentazione al comune di una segnalazione certificata di inizio attività la quale perde efficacia solo nel caso in cui, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione stessa, intervenga un provvedimento di diniego comunale o dell’organo preposto alle funzioni di controllo e di vigilanza in materia sanitaria e ambientale. Deve quindi ritenersi che, una volta decorso il termine di 30 giorni, le amministrazioni interessate possano intervenire esclusivamente esercitando il potere previsto dall’art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e, quindi,  inibire gli effetti della SCIA ma solo in presenza delle condizioni previste dal successivo art. 21-nonies e cioè solo nel caso in cui si debba tutelare un superiore interesse pubblico, diverso da quello al mero rispristino della legalità violata, di cui occorre dare conto nella motivazione del provvedimento.

TAR Lombardia, Milano, III, n. 2420 del 26 giugno 2025