La realizzazione del terrapieno rappresenta una variazione urbanisticamente rilevante, poiché a seguito del deposito di materiale e del movimento terra e di successivi livellamenti si altera la morfologia del territorio, con conseguente trasformazione permanente del suolo inedificato. Ciò trova conferma nel disposto dell’art. 3, comma 1, lett. e1, del D.P.R. n. 380 del 2001, che qualifica come interventi di nuova costruzione “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”, fatta eccezione soltanto per “i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”, che invece rientrano nell’edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001).
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2092 del 10 giugno 2025