L’espressione indeterminata racchiusa nella clausola di stile secondo cui l’impugnazione concerne altresì “ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso” (o altra espressione simile) è per sua natura priva di attitudine a manifestare quale debba essere, secondo l’interessato, l’oggetto del giudizio e dell’annullamento da parte del giudice, perché solo un’inequivoca indicazione consente al giudice stesso di identificare l’oggetto della domanda e ai contraddittori di esercitare il loro diritto di difesa.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 399 del 6 maggio 2025