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7.1.25

Parere reso in ritardo dalla Soprintendenza

Il TAR Brescia, in materia di autorizzazione paesaggistica, ha ricordato che, quando la Soprintendenza si esprime con ritardo rispetto al termine che l'art. 146 d.lgs. 42/2004 le assegna, il Comune non è più vincolato a decidere in conformità al parere, ma deve decidere in autonomia, anche condividendo le conclusioni cui è giunta tardivamente la Soprintendenza, purché motivi sulle ragioni per cui aderisce al parere dell'organo ministeriale. Il provvedimento diventa illegittimo se il Comune aderisce alle conclusioni negative della Soprintendenza limitandosi a motivare per relationem.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 879 del 9 dicembre 2024