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19.2.24

Clausole escludenti e di impugnazione immediata del bando di gara

Il TAR Milano ricorda che nello spettro morfologico delle clausole escludenti enucleate dalla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria, con conseguente onere di impugnazione immediata del bando di gara, sono figurate a pieno titolo, inter alia, clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile, disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta e condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 376 del 15 febbraio 2024