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23.3.23

Soggetti tenuti al pagamento del contributo di costruzione

Il TAR Milano osserva che, secondo un diffuso indirizzo esegetico, condiviso dalla Sezione, l’obbligazione di pagamento del contributo, conseguente al rilascio del titolo in sanatoria, ha carattere di obbligazione propter rem o “ambulatoria”, vale a dire un’obbligazione intimamente connessa alla proprietà del bene oggetto dell’abuso, sicché tutti coloro che hanno avuto la proprietà del bene stesso e ne hanno tratto godimento sono obbligati solidalmente alla corresponsione del contributo.
Quanto sopra prescinde dalla responsabilità nella realizzazione dell’illecito edilizio ma si fonda sulla circostanza oggettiva che i proprietari hanno avuto la disponibilità e il godimento dell’immobile, compresa la parte oggetto dell’attività edilizia abusiva, sicché gli stessi devono partecipare degli oneri urbanizzativi e del costo di costruzione derivanti dall’attività costruttiva svolta nel bene (cfr. sul punto, fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenze n. 1080/2016 e n. 1573/2020, con la giurisprudenza in esse richiamata).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 708 del 20 marzo 2023.