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17.1.23

Qualificazione degli interventi edilizi ai fini della riduzione del contributo di costruzione

Il TAR Milano precisa che la qualificazione degli interventi edilizi, anche ai fini dell’applicazione di una norma agevolativa nella fissazione del contributo di costruzione o della monetizzazione, non può che avvenire avendo riguardo alla totalità di un intervento, impedendo così suddivisioni meramente artificiose e mosse da una finalità sostanzialmente elusiva (si vedano, per l’affermazione della necessaria valutazione unitaria di qualsivoglia intervento costruttivo, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5879/2022; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4919/2021; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 5140/2022 e anche TAR Milano, Sez. II, n. 572/2022). Tale principio viene in considerazione in caso di abusi edilizi, ma si può estendere senza dubbio alle fattispecie per le quali il legislatore prevede una disciplina di riduzione o addirittura di esenzione dal pagamento dei contributi dovuti al Comune per il compimento dell’attività costruttiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2742 del 13 dicembre 2022.