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22.11.22

Composizione della commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

Il TAR Milano, con riferimento alla composizione della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ritiene che:
<< per effetto dell’art. 47 L. 247/2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, il principio di piena fungibilità deve ritenersi abrogato. In virtù del nuovo assetto normativo, è pertanto illegittimo l’operato delle sottocommissioni nelle quali non siano presenti tutte le tre provenienze professionali di cui all’art. 47 medesimo: «dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 consegue quindi che è viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012» (Ad. Plen., 18/2018, cit.).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2586 del 21 novembre 2022.