Pages

11.5.22

Danni conseguenti alla rovina di un muro di cinta fronteggiante una via comunale

Il TAR Milano esamina la domanda di un Comune formulata in via riconvenzionale al risarcimento dei danni conseguenti alla rovina di un muro di cinta fronteggiante una via comunale e osserva:
<<5. Nel merito, il Collegio ritiene che la fattispecie debba essere inquadrata nella responsabilità da rovina di edificio ex art. 2053 cod. civ. e non nella responsabilità per danni provocati dalle cose in custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., evocato dal Comune. Il discrimen tra le due ipotesi è dato dalla specialità del criterio d'imputazione dell'art. 2053 cod. civ., ove la responsabilità viene posta a carico del proprietario in base al criterio formale del titolo e non sulla base del mero rapporto di custodia e di uso della res.
Ad ogni modo, anche quella di cui all'art. 2053 cod. civ. è una responsabilità oggettiva e presunta, che può essere esclusa solamente dalla dimostrazione, da parte del danneggiante, che il danno è stato provocato da un fattore causale autonomo (ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 26 maggio 2020, n. 9694; Id., 21 gennaio 2010, n. 1002).
Per l'effetto, il Comune danneggiato deve provare unicamente il titolo d'imputazione (la proprietà), l'evento dannoso (la rovina) e il danno, spettando viceversa ai danneggianti resistenti l'onere della prova del fattore eziologico escludente...>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1036 del 6 maggio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri