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12.1.21

Principio di continuità e di concentrazione delle operazioni di gara

Il TAR Milano ribadisce che non può ritenersi automaticamente illegittima una gara di appalto per il solo fatto che le relative operazioni si siano svolte in un lungo lasso di tempo: il protrarsi delle operazioni di gara per molto tempo non rende, di per sé, automaticamente illegittima la procedura di gara, in quanto il principio di continuità e di concentrazione delle operazioni non è di tale assolutezza e rigidità da determinare sempre e comunque, laddove vulnerato, l’illegittimità degli atti di gara, soprattutto allorquando la procedura, per la complessità delle operazioni valutative e il numero dei partecipanti alla gara, si protragga per numerose sedute.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.