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6.3.20

Permesso di costruire in deroga e potere/dovere di verifica dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio da parte degli uffici

In un ricorso promosso in sede giurisdizionale al fine di sentire accertare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede ex articoli 1337 e 1338 c.c., e per la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata stipula della convenzione di cui al permesso di costruire in deroga a suo tempo approvato in sede consiliare, il TAR Milano - pur rigettando il ricorso per non avere l'operatore privato positivamente riscontrato le richieste svolte dagli uffici in sede istruttoria - sottolinea che la favorevole deliberazione del Consiglio comunale impone la stipula della relativa convenzione e il rilascio del titolo edilizio pur residuando in capo all’organo tecnico comunale il necessario potere/dovere di verifica dei relativi presupposti del titolo edilizio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 416 del 4 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.