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23.10.19

Dicatio ad patriam

Il TAR Milano rammenta che la “dicatio ad patriam” rappresenta un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima.
Aggiunge il TAR che i presupposti per l’integrazione della dicatio ad patriam consistono, quindi:
(i) nell’uso esercitato “iuris servitutis publicae” da una collettività di persone;
(ii) nella concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze d’interesse generale;
(iii) in un titolo valido a costituire il diritto ovvero in un comportamento univoco del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, risulti idoneo a manifestare l’intenzione di porre il bene a disposizione della collettività.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2145 del 14 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.