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25.5.19

Accordi di programma e accordi ex art. 15 legge n. 241 del 1990

Il TAR Brescia chiarisce che se per gli accordi di programma ex art. 34 il principio della necessaria unanimità consensuale trova fondamento – e, prima ancora, logica giustificazione – nelle peculiarità che assistono la configurazione di tale istituto (nonché la prefigurazione funzionale dello stesso all’attuazione delle finalità per esso previste), non assimilabile ratio assiste gli accordi – ex art. 15 della legge 241, piuttosto che ex art. 30 del T.U.E.L. – diversamente preordinati ad esigenze di carattere organizzativo-funzionale, con ricadute anche di carattere finanziario, che consentono alle Amministrazioni di imprimere ai servizi e alle attività alle medesime facenti capo modalità attuative e di svolgimento coinvolgenti una pluralità di attori istituzionali.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 497 del 20 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.