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5.12.18

Suddivisione dell’appalto pubblico in lotti

Il TAR Milano precisa che la scelta della stazione appaltante circa la suddivisione in lotti di un appalto pubblico costituisce una decisione normalmente ancorata, nei limiti previsti dall’ordinamento, a valutazioni di carattere tecnico-economico; in tali ambiti, il concreto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione circa la ripartizione dei lotti da conferire mediante gara pubblica deve essere funzionalmente coerente con il bilanciato complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto e resta delimitato, oltre che dalle specifiche norme del codice dei contratti, anche dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza; in definitiva, la scelta della stazione appaltante se suddividere o meno l’appalto in più lotti e, a maggior ragione, la scelta di cosa inserire nel singolo lotto non è suscettibile di essere censurata per ragioni di mera opportunità, ma solamente per vizi sintomatici di eccesso di potere, nelle forme della carenza dell’istruttoria, della irragionevolezza e non proporzionalità.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2688 del 29 novembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.