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23.7.18

Nozione di restauro e risanamento conservativo

Secondo il TAR Milano, la realizzazione di un cambio d’uso urbanisticamente rilevante mediante la trasformazione di un vano scala in un ufficio con conseguente aumento di superficie (nella fattispecie pari a circa 19 mq) non può essere ricompreso nella nozione di “restauro e risanamento conservativo”,  di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del DPR 380/2001 e all’art. 27, comma 1, lettera c), della legge regionale lombarda 12/2005, tenuto conto che il restauro presuppone in ogni caso la sostanziale conservazione e il rispetto degli elementi costitutivi dell’organismo edilizio e della originaria destinazione d’uso, senza creazione di un “quid novi”.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1658 del 6 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.