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27.6.18

Incostituzionale l’art. 44, comma 3, c.p.a., limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione»

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la costituzione dell’intimato sana la nullità della notificazione del ricorso, ma restano salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione, limitatamente alle parole «salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione», per violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega che imponevano al legislatore delegato di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, e di coordinarle con le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto espressive di principi generali.

La sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito della Corte costituzionale al seguente indirizzo.