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6.4.18

Silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire

Il TAR Milano afferma che la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del DPR n. 380/2001, non è condizionata alla completezza della documentazione presentata, salvo i casi in cui la carenza impedisca all’amministrazione di avere una rappresentazione attendibile dei fatti, in quanto l’art. 20, comma 5, della legge n. 241/90 stabilisce che alla formazione del silenzio assenso si applicano l’articolo 2, comma 7, che disciplina la richiesta di integrazione documentale; formatosi il silenzio assenso, il successivo intervento dell’amministrazione deve rispettare i limiti previsti per l’esercizio dell’autotutela, ai sensi degli articoli 21quinquies e 21 nonies della legge n. 241/90.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 762 del 20 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.