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13.11.17

Decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori nel termine di legge

Il TAR Milano esamina le fattispecie individuate dalla giurisprudenza rispetto alle quali la mancanza di un serio intento costruttivo giustifica la declaratoria di decadenza del permesso di costruire e segnala le seguenti: parziale recinzione del fondo, accompagnata dallo sbancamento del terreno e dall’esecuzione dei lavori di scavo (cfr. TAR Campania - Napoli, 25 settembre 2008, n. 10890); presenza di un setto di muratura di laterizio o l’installazione di un contatore di energia elettrica e del cartello di cantiere, ovvero il taglio di alcuni alberi nella zona interessata alla costruzione dell’ampliamento (cfr. TAR Veneto, 23 gennaio 2008, n. 174); semplice sbancamento del terreno (cfr. TAR Lombardia - Milano, 8 marzo 2007, n. 372); sola esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento senza che sia manifestamente messa a punto l`organizzazione del cantiere e vi siano altri indizi che dimostrino il reale proposito del titolare della concessione edilizia di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell`opera (cfr. TAR Campania – Napoli, 5 gennaio 2006, n. 59; TAR Lazio – Roma, 28 giugno 2005, n. 5370; TAR Lazio – Latina, 23 febbraio 2007, n. 133); modesti sbancamenti di terreno oramai ricoperti di acqua e vegetazione o la mera comunicazione dell’inizio dei lavori (cfr. TAR Lazio – Roma, 28 giugno 2005, n. 5370).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2111 del 7 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.