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13.9.17

LEGITTIMAZIONE A ECCEPIRE LA VIOLAZIONE DELLE NORME CONCERNENTI LA CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il TAR Milano precisa che la violazione della disciplina contenuta nel regolamento del consiglio comunale in materia di ordine del giorno delle sedute e di interventi consentiti ai consiglieri comunali può essere invocata soltanto dai componenti del Consiglio comunale.
Secondo il TAR Milano, la convocazione è un atto preparatorio del procedimento volto alla manifestazione della volontà di un organo collegiale, che ha la duplice funzione di rendere edotti i componenti di questo circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (per consentire la loro partecipazione alla riunione con la necessaria preparazione ed informazione) e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno; in questa prospettiva, le norme concernenti la convocazione delle sedute, il relativo ordine del giorno e le modalità mediante le quali i singoli consiglieri possono sottoporre specifiche questioni alla deliberazione dell’Organo collegiale sono poste a presidio del corretto svolgimento del munus publicum del consigliere, al quale deve essere assicurata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per esercitare consapevolmente il proprio ius ad officium; la violazione di tali norme, tuttavia, pur potendo determinare l’illegittimità della deliberazione assunta dall’Organo collegiale, può essere fatta valere soltanto dai relativi componenti, poiché solo a questi spetta valutare se il mancato rispetto delle procedure abbia determinato un vulnus alle proprie prerogative di partecipazione all’attività dell’Organo; viceversa, se i singoli consiglieri, potenzialmente lesi dalle suddette violazioni, non ritengano di dover reagire, i vizi formali concernenti le mere modalità di convocazione della seduta rimangono assorbiti dalla formazione della volontà collegiale, senza che sia consentito far valere le predette irregolarità a soggetti diversi dai componenti dell’Organo.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda. n. 1787 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.