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22.7.16

DISTANZE TRA FABBRICATI E NORMATIVA REGIONALE: UNA NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185 del 20 luglio 2016, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni legislative della Regione Molise ribadisce che:

  • la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall'esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio; dunque, se da un lato non può essere del tutto esclusa una competenza legislativa regionale relativa alle distanze tra gli edifici, dall'altro essa, interferendo con l’ordinamento civile, è rigorosamente circoscritta dal suo scopo (il governo del territorio) che ne detta anche le modalità di esercizio; 
  • nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza (statale in materia di ordinamento civile e concorrente in materia di governo del territorio), il punto di equilibrio è stato rinvenuto nell'ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, che ammette distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”;
  • deroghe all'ordinamento civile delle distanze tra edifici sono consentite se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio; 
  • l’art. 30, comma 1, 0a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha introdotto l’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale, inserendo nel testo unico sull'edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità delle deroghe solo a condizione che siano "inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio".

La sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 20 luglio 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.