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7.1.16

Inammissibilità dell’appello per carenza di specificità dei motivi d’impugnazione e per la mancata formulazione dei motivi medesimi in una parte distinta del ricorso

Il Consiglio di Stato precisa che l’inammissibilità dei motivi di ricorso non consegue solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’atto d’appello dall'art. 101, comma 1, c.p.a., secondo cui il ricorso in appello deve contenere le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata – ma anche alla loro mancata indicazione «distintamente» in apposita parte del ricorso dedicata a tale elemento, ai sensi dall'art. 40 c.p.a., applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno contenuta nell'art. 38 c.p.a.

Il testo della sentenza n. 8 del 4 gennaio 2016 della Sezione Sesta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.