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2.11.15

Cause di esclusione da una gara per l’affidamento di un appalto pubblico

Il Consiglio di Stato precisa che anche in relazione alle clausole di esclusione di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (“grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara” o “errore grave nell'esercizio della … attività professionale”) vige la regola secondo la quale la gravità dell’evento è ponderata dalla stazione appaltante, sicché l’operatore economico è tenuto a dichiarare lo stesso e a rimettersi alla valutazione della stazione appaltante, che potrà essere censurata innanzi l’Autorità Giudiziaria; ne consegue che la mancata esternazione di un evento, anche se poi ritenuto non grave, comporta, di norma, l’esclusione dalla gara specifica e la comunicazione degli atti all’ANAC per l’eventuale provvedimento di iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, ai sensi e per gli effetti del comma 1 ter del citato art. 38.

Il testo della sentenza n. 4870 del 22 ottobre 2015 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.