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1.6.15

L’accoglimento del motivo di incompetenza è assorbente rispetto alle censure su aspetti specifici della regolamentazione

Secondo il TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati, in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus.
 
 
  • La decisione n. 1259 del 27 maggio 2015 del  TAR Lombardia, Milano, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.